Nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 all’articolo 30 “Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione”, si legge:
”Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, icontrolli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o leulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo oaggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.