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Modello Organizzativo d.lg. 231/2001
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Nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  all’articolo 30 “Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione”, si legge:

Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

Modello Organizzativo d.lg. 231/2001


PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL D.LGS 231/2001

ELENCO DEGLI ILLECITI DEL D.LGS 231/2008

Sono trascorsi vari anni dall’entrata in vigore della disciplina (decreto legislativo n. 231/2001) che ha introdotto, anche nel nostro paese, in conformità con quanto già presente in ambito comunitario, un sistema di responsabilità amministrativa degli enti. In realtà, più correttamente, trattasi di un modello di responsabilità amministrativa, vestito delle garanzie e dell’apparato coercitivo del diritto penale. Si è in tal modo superato l’antico brocardo “societas delinquere non potest”. Oggi, così come accade già da molti decenni negli Stati Uniti, il legislatore riconosce che gli enti e le società commerciali possano delinquere, se i propri amministratori o rappresentanti legali o dipendenti hanno posto in essere alcuni particolari tipi di reato e l’ente o la società ne abbiano tratto un interesse o vantaggio, non avendo adottato idonei modelli di organizzazione e controllo, in grado di scongiurare la commissione di quei reati………… ……….. Occorreva, dunque, individuare un modello di responsabilità che risultasse coerente con i principi costituzionali ( art.27 Cost.). Lavoro non facile, malgrado, nel corso degli ultimi anni, fosse divenuto impossibile, per il giurista, disconoscere la presenza, nel panorama imprenditoriale, di enti, grandi e piccoli, coinvolti in prassi illecite. Un solido appiglio criminologico su cui fondare la responsabilità da reato dell’ente e, dunque, la sua colpevolezza, si è individuato nella organizzazione dell’ente o società. La responsabilità della persona giuridica è esclusa se l’ente ha adottato, prima della commissione del reato, un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo, in grado di impedire il verificarsi di un certo tipo di reati. Si richiede, in poche parole, che il modello organizzativo sia personalizzato in relazione alla peculiare attività di impresa e presenti quei requisiti di efficienza e funzionalità in grado, ragionevolmente, di disinnescare le fonti di rischio…..
…Se le imprese dimostrano di essersi efficacemente organizzate sul terreno della prevenzione, lo Stato si dimostra benevolo, mitigando un apparato sanzionatorio altrimenti assai severo. Si pensi, per un istante, alla confisca del prezzo o del profitto del reato, alle sanzioni pecuniarie, stabilite in quote, il cui valore è determinato nel numero e nell’ammontare dal giudice penale, entro valori minimi e massimi prestabiliti per tipologia di reato; alle sanzioni interdittive, applicabili solo per i reati che le prevedono; alla pubblicazione della sentenza di condanna. In particolare, poi, le sanzioni interdittive, seppur temporanee, potendo variare da tre mesi a due anni, sono in grado di incidere, nelle circostanze più gravi, sulla stessa sopravvivenza della realtà aziendale, potendo prevedere: a)l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; d) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il legislatore ha, inoltre, previsto il commissariamento cautelare dell’ente, in luogo dell’applicazione di una sanzione interdittiva, quando l’ente svolga un pubblico servizio, la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività; o allorquando l’interruzione dell’attività dell’ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Gli enti destinatari della disciplina in questione costituiscono una platea vastissima di soggetti: sono tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società commerciali (di persone e di capitali) e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono f,unzioni di rilievo costituzionale (quali i partiti politici ed i sindacati). Secondo recente giurisprudenza, la normativa in esame non si applica alle ditte individuali. Il catalogo dei reati di cui rispondono gli enti e le società e le associazioni, inizialmente ristretto alle sole ipotesi di corruzione e concussione, malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa e frode informatica, a danno dello Stato, è andato, nel corso degli anni, ampliandosi a dismisura, a causa di interventi eterogenei e non coordinati organicamente. Vi rientrano, difatti, i reati societari, di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i delitti con finalità di terrorismo o eversione, il reato di infibulazione, di falsificazione e contraffazione di monete e valori da bollo, taluni reati contro la libertà individuale ed i reati transnazionali di cui alla L.n.146/2006 (tra cui spicca, tra gli altri, il reato di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita). Da ultimo, è stata inserita anche la fattispecie di omicidio colposo e lesioni gravi, commessa in violazione delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. In ipotesi di commissione di uno o più dei reati sopra menzionati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, l’assenza o l’inadeguatezza dei modelli organizzativi, costituirebbe, dunque, motivo di attribuzione di responsabilità all’ente, a causa di una non adeguata ed efficiente struttura di “legalità aziendale”. Orbene, se il modello organizzativo (rif. art. 6 d.lgs 231/2001; art. 9 l.123/2007; art. 30 d.lgs 81/2008 che ne sancisce l’obbligatorietà) e di controllo costituisce il fulcro del sistema delineato dal legislatore, è necessario comprendere in cosa consista e quale ne sia l’impatto nella realtà aziendale. Stando al dettato normativo, il modello organizzativo, che deve essere adottato dall’organo amministrativo, deve : censire le aree di impresa a rischio di reato; prevedere specifici protocolli di formazione e attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; indicare la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad evitare i reati; prevedere obblighi di informativa nei confronti dell’organo di vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento, sull’idoneità e l’aggiornamento del modello. Infine, deve delineare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello. Come appare evidente, la progettazione ed attuazione di un modello siffatto comporta un’attività complessa ed onerosa, necessitando di competenze trasversali, tali da garantire una adeguata conoscenza non solo delle problematiche gestionali e dei sistemi di controllo del rischio, ma anche dei principi cardine del diritto penale dell’economia. Se il modello deve superare il vaglio del giudice penale, con valutazione che dovrebbe seguire i criteri della prognosi postuma, sarà necessario, in primis, dimostrare la presenza nell’ente o società di una cultura aziendale rispettosa dei principi della legalità e dell’etica. La diffusione della conoscenza delle regole previste dal modello e la condivisione degli obiettivi indicati dal Codice etico, con il suo incondizionato rispetto di tutte le norme imperative, richiedono che vi sia una precisa volontà in tal senso dei vertici aziendali. Le prime scarne ma rigorose applicazioni giurisprudenziali, seppur riferite prevalentemente a realtà medio-grandi, hanno dimostrato, non accogliendo i modelli di organizzazione proposti, che vi è ancora molta strada da fare per improntare a correttezza e trasparenza la quotidianità aziendale…..

Estratto con integrazione dell’articolo del Dott. Giorgio Mantovano - Le responsabilità amministrative ma anche penali di enti e società - Nuovo Quotidiano di Puglia, 26/11/2007

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